La voltura, che rappresenta la variazione della titolarità di un contratto di fornitura (luce) da una persona a un’altra (con lo stesso fornitore), subisce delle sostanziali modifiche da parte dell’Autorità per l’energia (ARERA). Queste modifiche saranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021.
La novità più importante è quella che consente al cliente finale di effettuare la voltura scegliendo il fornitore di energia prima di effettuare il passaggio.
Cosa dice il documento pubblicato dall’ARERA riguardo la voltura?
“Attualmente – recita il DCO 586/2020/R/eel rilasciato dall’ARERA – la possibilità per il cliente finale di sottoscrivere un contratto di fornitura con una controparte commerciale diversa da quella associata al punto di prelievo è riservata esclusivamente al caso in cui la controparte commerciale associata al punto di prelievo abbia rifiutato la richiesta di voltura da parte del cliente stesso. L’orientamento dell’Autorità è di prevedere che un cliente finale (avente diritto a richiedere la voltura) possa già in prima istanza sottoscrivere un contratto di fornitura con una controparte commerciale diversa da quella associata al punto di prelievo (cioè senza dover prima presentare la richiesta alla controparte commerciale associata al punto di prelievo).”
In questo modo, il cliente finale è libero di scegliere il fornitore e l’offerta che più lo aggrada senza dover obbligatoriamente passare dal fornitore del presente proprietario di casa.
Una novità che ridurrà i tempi di voltura, dove la sua decorrenza sarà pari a 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di attivazione contrattuale da parte del Sistema Informativo Integrato (Sii) che entro un giorno lavorativo verifica il rispetto di specifiche condizioni ed entro il giorno lavorativo successivo notifica a tutti i soggetti interessati l’esecuzione dell’attivazione contrattuale (inclusa l’impresa distributrice affinché proceda alle attività funzionali alla raccolta e messa disposizione dei dati di misura). [Fonte – Il sole 24 ore].
Vi lasciamo il link del documento di consultazione 586/2020 pubblicato dall’ARERA sul proprio sito.